Si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 4 della D.C.R. 450/1998 commi 1 e 3, che testualmente recita:
art. 4 (Modalità di iscrizione agli A.T.C.)
1. Le domande di ammissione agli A.T.C. del Lazio debbono essere presentate annualmente all’organo di gestione dell’A.T.C. prescelto, dal 1° al 30 aprile, dai cacciatori residenti anagraficamente in Regione, e dal 2 al 31 maggio, dai cacciatori provenienti da altre Regioni.
- Per i cacciatori di cui all’articolo 3, commi 3(*) e 5(**), in quanto iscritti di diritto nell’A.T.C., la comunicazione di accoglimento di cui al comma 2, non è necessaria.
la procedura di ammissione all’ATC ROMA1 per la stagione venatoria 2021-22 viene effettuata con la modalità on-line accedendo all’applicativo GEOHUNTER (https://atcrm1.geohunter.it/).
L’A.T.C. Roma 1 infatti, al fine di ottemperare pienamente alla normativa sulla gestione dei dati personali (GDPR) ed a quanto già intrapreso dalle P.A. in materia di “dematerializzazione” e “digitalizzazione” dei procedimenti amministrativi, da quest’anno ha deciso di effettuare l’iscrizione all’ATC Roma1 on-line dal sito web dell’ATC utilizzando il PC o lo smartphone.
Inoltre tale necessità è scaturita dall’impossibilità di effettuare le ammissioni all’ATC in modalità classica a causa della epidemia COVID-19 e per agevolare le procedure. Per gli stessi motivi è derogata la scadenza del versamento al 31 luglio 2021.
Infine si specifica che, per chi è già registrato sul sistema, dovrà solamente caricare sul proprio profilo l’attestazione del versamento per la stagione 2021-22; non sarà necessario inserire nuovamente la domanda di ammissione tranne che per eventuali variazioni dei dati forniti in precedenza.
(*) art. 3 Comma 3: Il cacciatore residente anagraficamente in un Comune del comprensorio in cui ricade l’A.T.C. prescelto per residenza venatoria è iscritto di diritto, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 1
(**) art. 3 Comma 5: I cacciatori residenti nei Comuni della Provincia di Roma hanno diritto, a scelta, all’iscrizione, come residenza venatoria, ad uno dei due A.T.C. della Provincia, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 1.