La stagione venatoria nel Lazio si aprirà il prossimo 15 settembre e si concluderà il 30 gennaio 2020, con posticipo dall’1 al 10 febbraio 2020. (SCARICA allegato 1 e 2 calendario venatorio 2019_20)
A stabilirlo è il nuovo calendario venatorio 2019/2020 con decreto del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in conformità con le disposizioni normative comunitarie e nazionali. (SCARICA Decreto del Presidente della Regione Lazio 9 luglio 2019, n. T00177)
La caccia è consentita per l’intera stagione venatoria tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
L’effettiva fruizione (nelle zone vocate assegnate per la girata e per la braccata) viene modulata: in forma collettiva in squadre autorizzate i giorni 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 di novembre, i giorni 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 28, 29 di dicembre, i giorni 2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 di gennaio; in forma singola, invece, è consentita nel periodo 2 novembre – 30 gennaio 2020, tre giorni per ogni settimana, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
L’addestramento e l’allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 18 agosto al 31 di agosto, dal sorgere del sole alle 11 di mattina; dal 1 settembre al 12 settembre, dal sorgere del sole alle ore 19 con l’esclusione dei giorni di eventuale apertura anticipata della caccia; mentre, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è consentito dal 1 al 12 settembre dal sorgere del sole alle ore 19.
Dal 15 settembre al 30 gennaio 2020 è vietato l’addestramento e l’uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L’attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.
Nelle giornate di posticipo dal 1 febbraio al 10 febbraio è consentita la caccia alla specie: colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia. L’esercizio venatorio è consentito solo da appostamento fisso o temporaneo, senza l’ausilio del cane.
[fonte: http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=newsDettaglio&id=833]