In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 5 del 1 ottobre 2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, è vietata, fino a nuove disposizioni, la caccia al cinghiale nell’area di restrizione di colore azzurro (zona 1) nella forma della braccata, girata e nella forma singola in zone bianche.

Scarica e leggi l’ordinanza: DOWNLOAD: ORDINANZA_N.5_2024

Per le altre zone di restrizione  II e III consultare l’ordinanza e leggere l’art. 4.

Per la caccia ad altre specie leggere art.4 e suoi riferimenti

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Art. 4 (Depopolamento dei cinghiali selvatici)

  1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale) verso qualsiasi specie e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
  2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. I capi abbattuti in attività venatoria, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 della a presente ordinanza, possono essere destinati all’autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalla norma. Sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, la girata con 1 cane e un massimo di 6 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale.

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